In data 23/07/2024 l'Ordine TSRM e PSTRP di Roma e provincia, per tramite della Commissione d'Albo dei Tecnici della Prevenzione, con apposita nota indirizzata alla CdA Nazionale dei Tecnici della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro e alla Federazione Nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP, nelle persone del Presidente e del Delegato del Comitato Centrale per gli Aspetti Giuridici e Medico Legali, ha avanzato istanza di riesame della circolare che estende l'attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG), ad altri professionisti sanitari non Tecnici della Prevenzione, e di emanazione di provvedimenti chiarificatori connessi e conseguenti.
Di fatti, in forza del precetto indicato al comma 3 dell’art. 57 c.p.p. che recita: “Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55“, e da quanto disposto dal Decreto Ministeriale 17 gennaio 1997, n.58, si vuole precisare che lo svolgimento delle funzioni di P.G, in particolar modo nell’ambito dell’igiene e della sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria, sono riservate in via esclusiva ai professionisti in possesso della specifica laurea abilitante in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, che siano, ai sensi della Legge 3/2018, regolarmente iscritti al relativo Albo Professionale e che operino all’interno di strutture e servizi le cui normative vigenti affidano come attività d’istituto il controllo e la vigilanza previsti dalla normativa vigente.
Pertanto, l’estensione dell’attribuzione della qualifica di U.P.G. ad altri professionisti, anche in base alla interpretazione fornita dalla Federazione nella circolare medesima, oltre che perturbare l'ambito professionale individuato per lo specifico scopo, si presta ad un incremento di azioni giudiziarie e ad un uso strumentale e distorto che non è in linea con il dettato normativo e giurisprudenziale secondo cui "la qualifica di ufficiale di PG oggi non è più agganciata ad un esercizio del potere prefettizio...bensì imprescindibilmente connessa al possesso del titolo di Tecnico della prevenzione di cui al DM n. 58/97" (ex multis Sentenza n. 8135/12 del 21.01.2013 del Tribunale di Foggia - Sentenza n. 889/2013 del TARPuglia).
Per tali motivazioni, l'Ordine, di concerto con la Cda dei Tecnici della Prevenzione, stante la necessità di emanare strumenti di indirizzo e coordinamento generale in merito, ha richiesto quanto sopra.
Ad ogni buon fine si elencano, in calce, le fonti normative e giurisprudenziali relative alla funzione di P.G. citate.
La Cda dei Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro di Roma e Provincia
Fonti Normative e Giurisprudenziali
- Legge 833 23 dicembre 1978.
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 185 del 13.05.1999.
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 313 del 21.10.2003.
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 167/2010.
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 8 del 06.12.2016.
- Orientamenti della Prefettura di Torino – Ufficio Territoriale del Governo Prot. 21220 del 16.11.2004 - Possibilità di conferire la qualifica UPG a personale in possesso del diploma di laurea in Ingegneria e assegnato allo SPreSAL dell’Azienda Sanitaria Locale ai sensi dell’articolo 21 della Legge 833/1979.
- Sentenza n. 8135/12 del 21.01.2013 del Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro - Infermiera alla quale era stata assegnata la qualifica UPG ma successivamente revocata poiché non in possesso del titolo abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della Prevenzione ai sensi del DM 58/1997.
- Sentenza n. 889/2013. TAR Puglia (31.05.2013) - Ricorso per l'annullamento del decreto emesso dal Prefetto della Provincia di Foggia del 20.9.2012 e revoca della qualifica di UPG a dipendente della ASL con funzioni (e NON ruolo) di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.
- Interrogazione alla Camera dei Deputati C.5/11393 - In merito all’attribuzione della qualifica di UPG.
- Risposta del Ministero della Salute alla stessa Interrogazione alla Camera dei Deputati C.5/11393.