PEC

La posta elettronica certificata (PEC) è il sistema attraverso il quale è possibile inviare e mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno come stabilito dalla vigente normativa. Questo sistema presenta delle forti similitudini con il servizio di posta elettronica “tradizionale”, cui però sono state aggiunte delle caratteristiche tali da fornire agli utenti la certezza, a valore legale, dell’invio e della consegna (o meno) dei messaggi e-mail al destinatario.

Pertanto, la PEC ha lo stesso valore legale della raccomandata con la ricevuta di ritorno con attestazione dell’orario esatto di spedizione.

Ricordiamo che, con la Riforma delle Riscossioni, la notifica di cartelle esattoriali, sanzioni e controversie a qualsiasi titolo con la Pubblica Amministrazione avviene per via telematica, attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC), e che la sola trasmissione equivale alla notifica postale.

La Legge 2/2009 prevede l’obbligo in capo ai professionisti iscritti agli Albi di possedere una casella PEC da comunicare agli Ordini di appartenenza. Il DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76, Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 178 del 16 luglio 2020 – Serie generale mette in evidenza: “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6- bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’Ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.”;

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