Morosità e Re-Iscrizione Albo Professionale

Si ritiene utile riportare le indicazioni in merito alla procedura di cancellazione per morosità con particolare riguardo:

  1. Alla cancellazione e re-iscrizione. Modalità;
  2. All’istituto della prescrizione del credito derivante dall’obbligo di pagamento della quota annuale di iscrizione all’Ordine e alla possibilità di procedere alla cancellazione anche in caso di mancato pagamento del saldo dovuto.

 

Si fa quindi presente quanto segue.

L’art.6 del DLCPS 233/1946 e l’art 3 del DM Salute 13 marzo 2018 prevedono che

  1. La cancellazione dall’albo è pronunziata dal consiglio direttivo dell’ordine competente per territorio, d’ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del procuratore della Repubblica, nei casi di:

a) perdita del godimento dei diritti civili;

b) accertata carenza dei requisiti professionali di cui alla lettera d), del comma 1, dell’art. 2;

c) rinunzia all’iscrizione;

d) morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto;

e) trasferimento all’estero, salvo quanto previsto dal comma 4, dell’art. 2 del presente decreto.

 

2. La cancellazione, tranne nei casi in cui il professionista rinunci all’iscrizione, non può essere pronunziata se non dopo aver sentito l’interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi. La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.

 

Come si evince chiaramente dalle disposizioni citate si prevede la cancellazione in caso di morosità nel pagamento della tassa annuale di iscrizione.

 

La morosità deve riferirsi all’obbligo già maturato di versamento dei contributi, il mancato adempimento costituisce per sé la condizione giustificante la cancellazione, la quale va allora considerata come sanzione rispetto a tale mancanza.

Il provvedimento di cancellazione per morosità, quindi, interrompe e non sospende il rapporto giuridico instaurato con l’iscrizione.

La precisazione che precede fa assumere particolare rilevanza a quanto disposto dal comma 4 art. 11 del DPR 5/4/1950 n. 221, il quale così disciplina:

“Il sanitario cancellato dall’albo è, a sua richiesta, reiscritto quando siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione”.

Ne consegue che la domanda di reiscrizione può essere presa in considerazione solo al verificarsi di tale condizione giuridica. Questa nel caso della morosità richiede che avvenga il versamento delle quote relative agli anni di mancato pagamento fino all’anno dell’avvenuta cancellazione.

La reiscrizione, poiché la cancellazione importa l’inibizione all’esercizio professionale, non può costituire mai sanatoria ad un eventuale esercizio abusivo della professione sanitaria punita dall’art. 348 Codice penale.

Le citate disposizioni prevedono che la cancellazione non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l’interessato.

L’Ordine è obbligato ad informare in modo formale l’iscritto, avvertendolo della morosità, invitandolo a fornire spiegazioni ed informandolo inoltre che in caso di mancata risposta il Consiglio Direttivo provvederà a deliberare la sua cancellazione dall’Albo per morosità ai sensi della normativa vigente.

Inoltre, sempre con riferimento alla cancellazione per causa di morosità, essendo questa deliberata per causa addebitabile al soggetto interessato, opportunamente si richiede che lo stesso faccia cessare detta causa, adempiendo ora per allora all’obbligo rimasto inosservato.

L’art. 11 ultimo comma del DPR 221/50 dispone che:

Per la reiscrizione sono applicabili le disposizioni che regolano le iscrizioni”.

La reiscrizione comporta che il sanitario riproponga integralmente una nuova domanda, producendo nuova documentazione e ottenendo un nuovo numero di iscrizione e nuova data. L’eventuale esercizio professionale svolto nel periodo di cancellazione fino alla reiscrizione comporta esercizio abusivo della professione, penalmente rilevante.

 

  1. In primo luogo, occorre fare riferimento alla normativa vigente, ovvero:
  • Dlcps 233/46, articolo 8;
  • Dpr 761/79, articolo 1, comma 2;
  • Dlgs 502/1992
  • Legge 42/1999
  • Dpr 220/2001, articolo 2, lett. d);
  • Codice Civile, articolo 2229
  • Legge 43/2006.
  • Legge 3/2018
  • DM Salute 13 marzo 2018
  • DM Salute 9 agosto 2019

 

Il principio di obbligatorietà dell’iscrizione all’albo trova conferma nella normativa vigente.

In attuazione della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (di riordino delle professioni sanitarie) il Ministero della salute, con proprio decreto ministeriale del 13 marzo 2018, ha istituito gli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione precisando, all’art. 1, comma 4, che “per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo professionale. L’iscrizione all’albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2005, n. 43

A sua volta, il decreto del Ministero della Salute del 9 agosto 2019 istitutivo degli elenchi speciali specifica nelle premesse che i professionisti “per esercitare la propria attività, devono iscriversi entro il 31 dicembre 2019 negli elenchi speciali ad esaurimento, per essi esclusivamente istituiti”.

 

La mancata iscrizione all’albo configura il reato, ex articolo 348 Codice penale, di esercizio abusivo della professione:

“Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta  una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da  sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000”. 

L’Albo professionale va inteso, quindi, quale strumento attraverso il quale professionista consegue quello speciale status giuridico che lo legittima all’esercizio dell’attività professionale.

L’iscrizione all’Albo determina automaticamente l’insorgenza dell’obbligo di versamento della quota di iscrizione nella misura annualmente determinata con delibera del Consiglio Direttivo ed approvata in sede di Assemblea degli iscritti, ed è un corrispondente diritto di credito in capo all’Ordine.

Per una insormontabile esigenza di certezza dell’ordinamento sociale i diritti di credito devono essere esercitati entro un termine prestabilito decorso il quale, ai sensi dell’art. 2934 c.c. si estinguono per prescrizione e non possono più essere esercitati (anche attraverso procedure coattive).

L’art. 2948 del Codice civile enumera alcuni diritti ed obbligazioni che si prescrivono in 5 anni tra cui al punto n. 4. “Gli interessi e, in generale, tutto ciò che si deve pagare a scadenze periodiche di un anno o in termini più brevi;”.

La quota di iscrizione ad Ordini deve intendersi tra quei crediti che si prescrivono in 5 anni.

Al contempo si deve ricordare che l’art. 2943 c.c. indica alcuni atti idonei ad interrompere il termine della prescrizione, tra questi ogni atto che valga a costituire in mora il debitore, come una richiesta di pagamento inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta certificata (PEC).

Tale previsione normativa comporta che in tutti i casi in cui dal debitore venga invocata la prescrizione occorre valutare in concreto l’esistenza di atti interruttivi della prescrizione quinquennale.

E’ necessario precisare che nel caso che ci interessa il termine prescrizionale inizia a decorrere unicamente al 1 gennaio dell’anno successivo a quello di pagamento in quanto la quota di iscrizione non ha un termine proprio di pagamento, ma deve semplicemente essere pagata entro l’anno solare di riferimento.

Per quanto riguarda, infine, la possibilità di procedere alla cancellazione per morosità che secondo quanto previsto dall’art. 6 del Dlcps n. 233/1946 e dall’art 3 DM Salute 13 marzo 2018 la cancellazione può essere disposta proprio in pendenza di morosità e che tale cancellazione non determina la perdita del diritto per l’Ordine di procedere alla riscossione coattiva dei crediti che hanno determinato tale morosità (salvi gli effetti della prescrizione).

Infine, in merito alla possibilità di procedere alla cancellazione per morosità di chi, rimanendo moroso per l’annualità pregresse, ha versato la quota dell’anno in corso si fa presente che la normativa applicabile nulla prevede riguardo a quale anno ci si debba riferire né tantomeno quanti siano gli anni di morosità che possano dare vita al procedimento di cancellazione.

La norma (art. 6 del Dlcps n. 233/1946 e art 3 DM Salute 13 marzo 2018) prevede che il Consiglio Direttivo dell’Ordine d’ufficio possa pronunciare la cancellazione dall’albo in caso di “morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto”.

Nessun vincolo viene imposto in ordine al numero della annualità di morosità o ad un eventuale importo debitorio minimo per attivare la procedura.

Unico vincolo fissato dalla norma è che la cancellazione possa essere pronunziata solo dopo avere sentito l’interessato.

L’azione di recupero può essere esercitata dall’Ordine attraverso l’emissione di un ruolo esattoriale che è immediatamente coattivo ovvero attivando una procedura giudiziale per l’emissione di un decreto ingiuntivo a carico dell’iscritto moroso.

Orari segreteria