Dal primo luglio, come disposto dal Decreto legge 36/2022, scatta l’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti in regime forfetario.
Il Decreto prevede l’obbligo di emissione della fattura elettronica via Sistema di Interscambio (SdI), anche per:
- i soggetti passivi che hanno aderito al “regime di vantaggio” (di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011)
- i soggetti passivi che adottano il regime forfetario (di cui all’art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014), e che, nel periodo precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro.
Dall’1.1.2024 dovranno emettere fattura elettronica via SdI anche i soggetti in “regime di vantaggio” o forfetario, che nel periodo precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, inferiori o uguali a 25.000,00 euro.
Una scheda redatta dalla FNO TSRM PSTRP spiega nel dettaglio la nuova misura.
Sistema Tessera Sanitaria, chiarimenti sulle sanzioni
Altra novità riguarda il Sistema Tessera Sanitaria. L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul regime sanzionatorio da applicare in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati al Sistema TS.
In merito al trattamento sanzionatorio, l’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 175 del 2014 prevede che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione, senza possibilità di applicare il cumulo giuridico di cui all’art. 12 del DLgs. 472/97, con un massimo di 50.000,00 euro.
La sanzione non si applica se la comunicazione corretta è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza. Inoltre è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000 se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista. A questo link ulteriori chiarimenti.