Decreto Riaperture, i chiarimenti dell’Ordine sull’obbligo vaccinale per i professionisti sanitari

Decreto Riaperture, i chiarimenti dell’Ordine sull’obbligo vaccinale per i professionisti sanitari

Il Decreto legge 24 del 24 marzo 2022 intitolato “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid 19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” ha portato delle novità relativamente all’obbligo vaccinale per i professionisti della sanità, soprattutto per chi ha contratto la malattia e non ha ancora aderito alla somministrazione del vaccino.

Nello specifico, i sanitari non vaccinati che contraggono il Covid, una volta guariti, non sono più suscettibili per l’assenza di rispetto delle norme sull’obbligo vaccinale sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del ministero della Salute. Nel tempo si sono creati alcuni dubbi di applicazione da parte degli Ordini professionali titolari dei provvedimenti di sospensione nei confronti dei propri iscritti non in regola con l’obbligo vaccinale.

Il nuovo decreto, con il calendario del ritorno alla normalità, di fatto, una road map dell’allentamento delle misure restrittive anti-Covid, ridefinisce anche le norme sull’obbligo di vaccino.

Nella nota interpretativa redatta dall’Ordine di Roma (a cura dell’avvocato Antonio Di Salvio Reale) si prova a fare chiarezza.

Il documento originale: Nota su obbligo vaccinale

Il Ministero della Salute ha chiarito che:

  • Termini dai quali decorre l'obbligo di somministrazione della dose di richiamo: il Ministero conferma che per quanto attiene l’obbligo di somministrazione della dose di richiamo, i professionisti sanitari risultano inadempienti qualora - allo scadere dei 120 giorni dalla conclusione del ciclo vaccinale primario — non abbiano effettuato la dose di richiamo.
  • Termini di decorrenza per obbligo vaccinale per i soggetti mai vaccinati che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2 documentata da un test diagnostico positivo: il Ministero della Salute attesta che è indicata la vaccinazione, a partire da tre mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo, con possibilità di somministrare un'unica dose di vaccino bidose in caso di soggetti non immunocompromessi, sempre che non siano trascorsi oltre 12 mesi dalla guarigione (data di fine isolamento). Oltre i 12 mesi dalla guarigione, è raccomandata la somministrazione di un ciclo completo primario (a due dosi per i vaccini bidose oppure singola dose di vaccino monodose). È possibile comunque procedere con ciclo bidose; in altri termini, anche in caso di pregressa infezione, chi lo desideri può ricevere due dosi di vaccino bidose come ciclo vaccinale primario. Di fatto, il professionista sanitario deve essere considerato inadempiente all’obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione alla prima data utile (90 giorni) indicata nelle circolari menzionate.
  • Termini di decorrenza per obbligo vaccinale per i soggetti che abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino bidose: il Ministero della Salute delucida che nel caso di intervenuta infezione da SARS-CoV-2 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino bidose, per concludere il ciclo primario occorre la somministrazione di una seconda dose; la prima data utile è identificata considerando 3 mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo; ad ogni modo la somministrazione dovrà avvenire preferibilmente entro 6 mesi (180 giorni) dalla data del test diagnostico positivo. Nel caso specifico tale l’indicazione di 3 mesi (90 giorni) come prima data utile per effettuare la vaccinazione, in quanto tali soggetti vengono equiparati a coloro che hanno avuto la sola infezione. Va da sé che anche in questo caso il professionista sanitario deve essere considerato inadempiente all’obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione alla prima data utile (90 giorni) indicata nelle circolari menzionate. Riassumendo: tanto nell’ipotesi del professionista sanitario con infezione mai vaccinato tanto in quella del professionista che contragga il Covid-19 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino.