DL Covid, in caso di guarigione professionisti inadempienti all'obbligo vaccinale possono chiedere cessazione temporanea della sospensione

DL Covid, in caso di guarigione professionisti inadempienti all'obbligo vaccinale possono chiedere cessazione temporanea della sospensione

Novità in vista per i professionisti della sanità sospesi per inadempimento dell'obbligo vaccinale Covid. A comunicarlo la FNO TSRM TSTRP in una circolare che è possibile consultare in originale.

A cambiare le cose il DL 24 marzo 2022 n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19” che ha previsto che in caso di intervenuta guarigione l’Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell’interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l’interessato ometta di inviare all’Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento.

LEGGI LA CIRCOLARE DELLA FEDERAZIONE

In sintesi, a fronte della intervenuta guarigione da SARS-CoV-2, l’interessato potrà chiedere all’Ordine competente di cessare gli effetti della sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie.

Tale istanza potrà essere formulata sulla base del modello allegato che gli Ordini potranno mettere a disposizione degli iscritti. ALLEGATO 1

Qualora l’istanza venga formulata nel corso dell’iter di verifica, l’Ordine - contestualmente all’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale - dovrà disporre la cessazione temporanea degli effetti della sospensione (sino alla scadenza del termine di differimento della vaccinazione). In questa ipotesi, pertanto, qualora l’istanza risultasse fondata, l’Ordine non dovrebbe annotare la sospensione sull’albo poiché nella medesima comunicazione all’interessato verrebbero trasmesse le delibere di:
- accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale (con i modelli già in uso); e
- cessazione temporanea degli effetti della sospensione (ALLEGATO 2).

Per i già sospesi, qualora l’istanza dell’interessato risultasse fondata, l’Ordine dovrà disporre la cessazione temporanea degli effetti della sospensione sino alla scadenza del termine di differimento della vaccinazione, cancellando temporaneamente l’annotazione della sospensione sull’albo. A tal fine potrà essere adoperato il medesimo modello di delibera di cui sopra (ALLEGATO 2).

In entrambi i casi, una volta decorso il termine di differimento della vaccinazione, se entro tre giorni l’interessato non trasmetterà il certificato di vaccinazione, la sospensione riprenderà il proprio corso automaticamente e sarà annotata sull’albo, senza ulteriori avvertimenti nei confronti dell’interessato.

In allegato un prospetto indicativo dei termini di differimento desumibili dalle circolari ministeriali.

Il DL in esame ha altresì posticipato il termine ultimo delle sospensioni sino al 31 dicembre 2022.