Obbligo vaccinale, Decreto Green pass tre estende campo di applicazione per i professionisti della sanità

Obbligo vaccinale, Decreto Green pass tre estende campo di applicazione per i professionisti della sanità

Importanti novità per i professionisti della sanità in tema di vaccinazione anti Covid 19 arrivano dal Consiglio dei Ministri che ha approvato il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122 denominato “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale” e già ribattezzato “Decreto Green Pass 3”.

In particolare, l’articolo 2 del decreto estende il campo di applicazione dell’obbligo vaccinale già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario. A decorrere dal 10 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, l’obbligo della vaccinazione contro il Covid 19 è esteso a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali e in quelle socio-assistenziali. L’obiettivo dell’intervento normativo è quello di rafforzare le misure di sicurezza in ambienti caratterizzati dalla presenza di soggetti fragili che si trovano in una condizione di maggiore esposizione al rischio di infezione da SARS-CoV-2 e, conseguentemente, di contrarre la malattia in forma grave.

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Il comma 2 esonera dall’obbligo vaccinale, e dalle conseguenze dello stesso, i soggetti dichiarati esenti, anche provvisoriamente, dalla campagna vaccinale, secondo precisi criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. Il successivo comma 3 disciplina le modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni relative all’obbligo vaccinale e ne affida il controllo ai responsabili delle strutture, nonché ai datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, prestano la propria attività lavorativa all’interno delle stesse sulla base di diversi rapporti di lavoro, regolati da contratti con terzi esterni. Per quest’ultima finalità, è consentito, agli stessi, di acquisire tutte le informazioni necessarie per la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale. Le modalità operative di acquisizione del dato saranno definite con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Il comma 4 prevede che agli esercenti le professioni sanitarie, agli operatori di interesse sanitario nonché ai lavoratori dipendenti delle strutture continuano ad applicarsi le disposizioni già esistenti, con la possibilità di adibire a mansioni anche inferiori il dipendente del quale è stata accertata l’inosservanza all’obbligo vaccinale. Agli stessi, come conseguenza dell’accertata inosservanza dell’obbligo vaccinale, si applica la sospensione dell’attività lavorativa e della relativa remunerazione, fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, data in cui al momento è fissata la fine dell’obbligo vaccinale.