Una circolare della FNO TSRM PSTRP firmata dalla presidente Teresa Calandra e dal delegato del Comitato Centrale agli Aspetti giuridici e medico legali Alessandro Beux illustra agli iscritti come si svolgerà il procedimento previsto dal decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 sull’obbligo vaccinale per i professionisti della sanità.
La Federazione ricorda che l’articolo 4 del provvedimento al comma 2 ha introdotto l’obbligo di vaccinazione per alcune categorie di soggetti, cioè gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali.
L’unica eccezione prevista rispetto all’obbligo di vaccinazione riguarda il caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale; in tal caso la vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita. Peraltro, un professionista sanitario impegnato in attività amministrative senza alcun contatto con il pubblico potrebbe continuare ad esercitare la propria attività lavorativa.
Al verificarsi della condizione indicata, ovvero dell’adozione dell’atto di accertamento di mancata vaccinazione e, quindi, della violazione dell’obbligo su indicato, l’Azienda sanitaria disporrà “la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.
La sanzione del sanitario riguarderà la “sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.
Si tratta di una sanzione adottata dalla Azienda sanitaria competente, che deve essere obbligatoriamente comunicata dalla stessa Azienda agli Ordini professionali. Gli Ordini, una volta ricevuta la comunicazione dall’azienda, procederanno con una delibera di sospensione di diritto (ex art. 43 del DPR 221/1950 ancora vigente) con conseguente annotazione sul relativo albo.
Sull’albo non dovrà risultare che la sospensione è dovuta al mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale, trattandosi di un dato pertinente allo stato di salute che non deve essere oggetto di diffusione.
Inoltre, è l’Ordine a dover dare comunicazione all’iscritto dell’intervenuta adozione del provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 4 della legge n. 76/2021 e invitarlo tempestivamente alla vaccinazione e alla successiva necessaria comunicazione all’Ordine di avvenuto adempimento.
La sospensione manterrà la propria efficacia fino all’“assolvimento dell’obbligo vaccinale (e conseguente aggiornamento dell’albo) o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”.