Cdm approva obbligo vaccinale per professionisti sanitari. Come funziona la procedura di accertamento e quando scatta la sospensione

Cdm approva obbligo vaccinale per professionisti sanitari. Come funziona la procedura di accertamento e quando scatta la sospensione

Il Consiglio dei Ministri del 31 marzo ha approvato importanti misure che coinvolgeranno anche gli iscritti all’Ordine TSRM e PSTRP di Roma: è stato infatti introdotto l’obbligo del vaccino anti Sars Cov 2 per tutti gli operatori della sanità. In una circolare la FNO TSRM e PSTRP spiega come si svolgerà la procedura di accertamento dell'avvenuta vaccinazione.

L’obbligo vaccinale

Il Dl contenente “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2” obbliga gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.

«La vaccinazione – si legge - costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano».

LEGGI LA CIRCOLAZIONE DELLA FEDERAZIONE SULL'OBBLIGO VACCINALE

Esistono però delle eccezioni: la vaccinazione potrà essere omessa o differita in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale.

In base al Decreto legge, ciascun Ordine professionale territoriale dovrà trasmettere l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, sono chiamate a verificare lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi.

Cosa succede in caso di mancata vaccinazione

Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti Sars-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.

A questo punto l’azienda sanitaria locale di residenza invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o il differimento della stessa o la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al periodo precedente, l’azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all’obbligo. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’azienda sanitaria locale invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.

In caso scadano i termini per la presentazione della documentazione, l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

A quel punto, l’Ordine professionale di appartenenza comunica immediatamente la sospensione. Ricevuta la comunicazione, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a diverse mansioni non è possibile, per il periodo di sospensione, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.

La sospensione mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.