Si tratta di un passaggio importante per risolvere il problema, lamentato da molti iscritti, della mancata visualizzazione delle attività formative effettuate prima del 2019.
Buone notizie per i professionisti iscritti all’Ordine che hanno maturato crediti formativi in un periodo antecedente la data del primo gennaio 2019 (prima data solare utile dopo l’entrata in vigore della legge 3/2018). Il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie), richiamandosi alla circolare 25/2020, ha sviluppato una nuova funzione nel portale a supporto delle Professioni precedentemente non ordinate e coinvolte dal riordino previsto dalla Legge 3/2018, che possano aver avuto difficoltà a definire l’elenco dei professionisti nei confronti dei quali preesisteva l’obbligo di formazione Continua ECM, perché esercitanti la professione già in precedenza all’iscrizione all’Ordine.
La funzione sviluppata è attiva dal 24 agosto solo per i Professionisti interessati dalla Legge 3/2018, e iscritti negli anni 2018 e 2019. Tale funzione consente, su base volontaria, ai professionisti che svolgevano precedentemente attività sanitaria, di indicare l’anno di inizio dell’attiva professionale. Si tratta di un passaggio importante per risolvere il problema, lamentato da molti iscritti, della mancata visualizzazione del pregresso e del riconoscimento delle attività formative - e dei relativi crediti ECM - effettuate in precedenza e attribuite ai professionisti come singoli o come iscritti alle Associazioni maggiormente rappresentative aderenti al CoGeAPS.
Nella nota del Co.Ge.A.P.S. si specifica che la compilazione della funzione non modificherà nulla del calcolo dell’obbligo formativo, e pertanto può anche essere ignorata dai professionisti che si sono iscritti all’ordine nel 2018-19 in seguito al conseguimento del titolo abilitante, ma è funzionale solo per quei professionisti che intendono dichiarare che esercitavano la professione negli anni precedenti l’obbligo di iscrizione.
Basandosi sulla nuova data inserita, fornita volontariamente dall’utente, il sistema informatico del portale Co.Ge.A.P.S. quindi ricalcola l’obbligo formativo ECM, a partire dall’anno successivo a quello eventualmente indicato.
Per ulteriori informazioni si invita a leggere la nota del Co.Ge.A.P.S. e la circolare 25/2020 .