Prelievo ematico venoso, ecco quando l’Assistente Sanitario può essere autorizzato ad eseguirlo

Prelievo ematico venoso, ecco quando l’Assistente Sanitario può essere autorizzato ad eseguirlo

In linea generale può avvenire solo previa prescrizione medica e/o procedura di servizio formalmente approvata ed all’interno di struttura sanitaria pubblica o privata ove sia assicurata la presenza di un medico. Possono essere autorizzati anche a domicilio o presso azienda in funzione della figura giuridica rivestita

 

A seguito di richieste di delucidazioni sulle competenze e sull’esercizio dell’Assistente Sanitario per l’esecuzione del prelievo ematico venoso e la possibilità che tale attività possa essere svolta a domicilio o nelle Aziende si riportano nell’articolo le parti conclusive del parere espresso dalla Sezione Aspetti giuridici-medico legali, Area Assistenti Sanitari, della FNO TSRM e PTSRP.

1) L’Assistente sanitario è autorizzato all’esecuzione del prelievo ematico venoso?

«Appare necessario che tale attività venga svolta solo previa prescrizione medica e/o procedura di servizio formalmente approvata ed all’interno di struttura sanitaria pubblica o privata ove sia assicurata la presenza di un medico in grado di sopperire ad eventuali, quanto eccezionali, situazioni di rischio per la salute dei destinatari del prelievo; appare altresì opportuno che tale attività sia declinata, all’interno del servizio ove operano anche altri profili sanitari, in funzione dell’organizzazione, del carico di lavoro e del rapporto di collaborazione instaurato tra colleghi sanitari. Si chiarisce infine come sia da considerarsi illegittimo l’eventuale conferimento all’Assistente sanitario dell’attività di prelievo ematico venoso in modo continuativo ed esclusivo e scisso dall’ambito delle specifiche attività di prevenzione, promozione ed educazione per la salute alle quali l’Assistente sanitario è professionalmente chiamato». 

2) Tale attività può essere svolta a domicilio o presso Aziende?

«L’ipotesi del prelievo a domicilio e/o presso Aziende eseguito in autonomia da parte dell’Assistente sanitario va valutata anche alla luce del profilo giuridico del professionista sanitario in ambito penalistico, nonché degli aspetti di complessità connessi al particolare contesto (ad es., l’uso di un particolare refrigeratore per il trasporto del sangue, termini di consegna dei campioni prelevati, eventualità di dover far fronte ad eventuali, quanto eccezionali, situazioni di rischio per la salute dei destinatari del prelievo). Ad esempio, nell’ambito dell’esercizio libero professionale presso ambulatori privati di medicina del lavoro e/o Aziende, la figura giuridica rivestita dall’Assistente sanitario è quella di esercente un servizio di pubblica necessità, della cui opera (effettuazione del prelievo ematico al lavoratore) si avvale il medico competente che svolge un compito di natura pubblicistica in quanto finalizzato alla tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori ai sensi del DLgs 81/08 e s.m.i. Si ritiene pertanto corretto ritenere che i prelievi ematici venosi a domicilio e/o presso Aziende possano essere effettuati autonomamente da Assistenti sanitari solo in funzione della figura giuridica rivestita in ambito penalistico dagli stessi in quella particolare e specifica circostanza (pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio o esercente un servizio di pubblica necessità) e che siano:    

  1. dotati di particolare qualificazione e adeguatamente formati, avendo acquisito la completa competenza nella tecnica del prelievo ematico venoso;                                                                                                        
  2. in grado di garantire l’adozione di ogni utile misura di prevenzione delle complicanze e del necessario trattamento nonché la tempestiva gestione dei rischi connessi (ad es. possesso di certificazione BLS-D valida);                                                                                                                                                        
  3. dotati di formale e specifico incarico da parte del direttore responsabile della struttura con l’approvazione da parte della stessa di un protocollo multidisciplinare correttamente redatto e condiviso (e relative istruzioni operative) in grado di assicurare la buona pratica di tecnica del prelievo ematico venoso e le modalità adeguate per fronteggiare eventuali, quanto eccezionali, situazioni di rischio per la salute dei destinatari del prelievo compresa anche la possibilità di intervento del 112/118». 

Si rimanda alla lettura completa del parere al seguente link:

http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2020/05/Parere-Prelievo-venoso-da-parte-degli-Assistenti-sanitari.pdf

CdA Assistenti Sanitari Roma e Provincia